Posti vacanti

Protezione dei dati - Recruitment agency

Condizioni generali per l'intermediazione di personale
AMAG Corporate Services SA, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham
(un’azienda di AMAG Group SA; le presenti CG valgono per AMAG Group SA incl. tutte le società affiliate) 
 
  
1. Campo di applicazione 
Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano le condizioni valide per la selezione di personale per AMAG Group SA e le sue società affiliate (di seguito denominate «AMAG») da parte di fornitori di personale. Il contratto tra AMAG e il fornitore di personale si perfeziona esclusivamente tramite l’accettazione delle presenti CG. Al momento dell’inoltro dei dossier dei candidati ad AMAG da parte del fornitore di personale tramite lo strumento per la gestione delle candidature, le presenti CG acquisiscono validità completa come accettate dal fornitore di personale. Eventuali condizioni generali differenti del fornitore di personale, anche se previamente concordate, sono esplicitamente escluse. La versione di volta in volta aggiornata e vincolante delle CG è pubblicata sul sito Internet www.amag.ch

Le presenti CG non valgono per la selezione di personale su mandato. La selezione su mandato è soggetta a un contratto separato. 
 
2. Prestazioni  
Le prestazioni del fornitore di personale comprendono tutte le attività correlate alla selezione e al reclutamento di personale dirigenziale e specializzato per posizioni permanenti in base ai risultati. Il fornitore di personale è tenuto a verificare l’idoneità dei candidati proposti almeno una volta nel corso di un colloquio personale prima di inviare ad AMAG un dossier completo (descrizione del candidato, incl. dati salariali, copia del curriculum e della lettera motivazionale redatti dal candidato, foto, tutti gli attestati, i diplomi e ulteriori documenti rilevanti ai fini della candidatura).

Prestazioni supplementari del fornitore di personale, inter alia incarichi di ricerca, inserzioni a mezzo stampa oppure online, ulteriori mezzi di selezione quali valutazioni, analisi della personalità e perizie e il reperimento di permessi di lavoro, saranno retribuite da AMAG esclusivamente in presenza di un accordo separato tra il fornitore di personale e AMAG. Lo stesso vale per il rimborso delle spese.

3. Diritti e obblighi delle parti 
Il fornitore di personale conferma di essere in possesso di un’autorizzazione all’esercizio valida in qualità di fornitore di personale emessa dall’ufficio di collocamento cantonale competente; in caso di selezione all’estero, dell’autorizzazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) in conformità ai requisiti stabiliti dalla Legge sul collocamento (LC) e dall’Ordinanza sul collocamento (OC); di qualsivoglia ulteriore autorizzazione necessaria. La selezione di personale prevede un compenso esclusivamente in caso di risultato favorevole (contingent fee) e non conferisce al fornitore di personale alcun diritto di selezione esclusivo. AMAG ha facoltà di attivarsi autonomamente in relazione alla posizione in oggetto e di ricorrere ad altri fornitori di personale. 
  
4. Obbligo di diligenza 
Nell’ambito dell’adempimento dell’attività di selezione del personale in base alle presenti CG, nel rispetto di eventuali istruzioni comunicate da AMAG nonché in ottemperanza a qualsivoglia disposizione di legge, il fornitore di personale è tenuto ad agire con la massima diligenza e a fornire prestazioni di qualità professionale, nonché a osservare le norme professionali applicabili. Il fornitore di personale è altresì tenuto ad affidarsi esclusivamente a soggetti esperti e qualificati al meglio ai fini dell’adempimento dell’attività di selezione del personale. 
  
5. Referente 
Il principale referente per il fornitore di personale, per comunicazioni sia telefoniche sia scritte, è la persona di riferimento di AMAG indicata nell’inserzione di lavoro. Il fornitore di personale rende disponibile il dossier per la candidatura mediante uno strumento online di AMAG. Lo specialista HR competente procederà alla verifica e si metterà in contatto con il fornitore di personale. È possibile stabilire un contatto diretto con un responsabile di settore esclusivamente qualora lo stesso sia esplicitamente indicato in qualità di persona di riferimento nell’inserzione.
  
6. Provvigione / condizioni 
La provvigione si calcola sotto forma di percentuale del salario annuale lordo (compresa la tredicesima mensilità) concordato da AMAG e dal candidato selezionato nel relativo contratto di lavoro. Qualsivoglia pagamento una tantum correlato all’inizio del lavoro, quali bonus di ingresso, trasferimenti, versamenti a casse pensioni, indennità per traslochi ecc., non concorre alla formazione del salario annuale lordo. Non concorrono altresì alla formazione del salario annuale lordo le componenti salariali variabili, quali bonus, compensazioni per vetture di servizio, rimborsi spese, rimborsi pasti ecc. La provvigione è calcolata come segue:
 
Salario annuale lordo (fix) Provvigione
Profili professionali Automotive
(incl. addetti alla logistica,
conducenti, autisti, collaboratori
gestione parco veicoli,
occupazioni commerciali e
collaboratori non specializzati)
Altri specialisti con
specializzazioni superiori
(diploma di laurea, SSS, EPS
ecc.)

 
Fino a CHF       50 000.– 8% -
Fino a CHF       65 000.– 10% 10%
Fino a CHF       80 000.– 12% 12%
Fino a CHF       105 000.– 13% 15%
Fino a CHF       160 000.– 16% 18%
Oltre CHF         160 000.– In base a offerta separata

La provvigione copre tutte le prestazioni (incl. le spese) del fornitore di personale ed è da intendersi non comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto svizzera. Qualsiasi altra imposta nonché ulteriore onere o contributo spetta al fornitore di personale.

La provvigione sarà esigibile a carico di AMAG alla stipulazione del contratto di lavoro tra il candidato selezionato e AMAG stessa con un termine di pagamento di 30 giorni dalla ricezione della fattura emessa dal fornitore di personale.

7. Rimborso / garanzia di successo 
Nei casi seguenti, il fornitore di personale è tenuto al rimborso della provvigione ad AMAG entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro tra AMAG e il candidato o dal mancato inizio dello stesso.
 
7.1 Il candidato selezionato non assume la posizione
Qualora il candidato selezionato non assuma la posizione, il rimborso è pari al 100 percento della provvigione.
Eccezione a tale disposizione è costituita dai casi in cui il candidato è impossibilitato ad assumere la propria posizione a causa di AMAG.
 
7.2 Risoluzione del contratto di lavoro
Qualora la risoluzione del contratto di lavoro con il candidato avvenga entro il periodo di prova concordato contrattualmente (max. 3 mesi), a prescindere dall’imputabilità di tale risoluzione del rapporto di lavoro a carico di AMAG o del candidato, la provvigione deve essere rimborsata in maniera proporzionale alla quantità di giorni di calendario a decorrere dall’inizio del lavoro sino al termine del rapporto di lavoro in relazione al periodo di prova concordato contrattualmente.
 
7.3 Licenziamento senza preavviso
In caso di licenziamento senza preavviso nel corso del primo anno di servizio da parte di AMAG a fronte di cattiva condotta grave o di ragioni analoghe imputabili al candidato, il rimborso è pari al 75 percento della provvigione.
 
7.4 Informazioni deficitarie
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del primo anno di servizio da parte di AMAG e qualora il fornitore di personale abbia omesso di divulgare completamente tutte le informazioni rilevanti, che avrebbero condotto alla mancata assunzione del candidato da parte di AMAG, il rimborso corrisponde al 100 percento della provvigione.

Ciò vale anche nel caso di informazioni di cui il fornitore di personale avrebbe dovuto essere a conoscenza se avesse ottemperato al proprio obbligo di cautela.

Inoltre, in tali casi, AMAG si riserva il diritto di esigere dal fornitore di personale un rimborso per gli esborsi più elevati effettivi correlati all’estinzione del rapporto di Lavoro.
 
8. Esclusione della provvigione
Sino alla sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del candidato, AMAG o il fornitore di personale ha facoltà di ritirarsi in qualsiasi momento dall’attività di selezione del personale senza che ciò comporti oneri finanziari, con particolare riguardo alla rivendicazione di una provvigione.

Qualora il fornitore di personale presenti un candidato già noto ad AMAG e preso in considerazione dalla stessa per tramite di un’altra fonte oppure qualora un soggetto in cerca di occupazione si candidi spontaneamente per ulteriori posizioni vacanti presso AMAG, quest’ultima non sarà tenuta a corrispondere alcuna provvigione al fornitore di personale in caso di stipulazione di un contratto di lavoro con tale candidato. AMAG ne darà tempestiva comunicazione al fornitore di personale.

AMAG è tenuta alla corresponsione di una provvigione al fornitore di personale solo qualora entro sei mesi a decorrere dal termine della ricerca inizialmente infruttuosa entri in essere un contratto di Lavoro.

9. Riservatezza e protezione dei dati
Qualsivoglia informazione, documento e dato trasmesso o reso noto al fornitore di personale nell’ambito dell’adempimento dell’attività di selezione del personale deve essere mantenuto riservato e può essere utilizzato esclusivamente nell’ambito di detto adempimento dell’attività di selezione del personale. In particolare, al fornitore di personale è fatto divieto di divulgare, citare o rendere in altro modo accessibile a terzi tali informazioni, documenti e dati, fatta eccezione per i casi in cui una parte incorra in un obbligo di legge in tal senso.

Il fornitore di personale si impegna a conservare, trasmettere e/o utilizzare le informazioni, i documenti e i dati messi a sua disposizione o di cui viene a conoscenza esercitando cautela e discrezione; a impedire che vi abbiano accesso terzi non autorizzati e, in particolare, a osservare le disposizioni normative determinanti in materia di protezione dei dati.

L’obbligo di riservatezza e di protezione dei dati deve essere salvaguardato anche in seguito al termine della collaborazione.
Le informazioni di dominio pubblico non sono oggetto dell’obbligo di riservatezza.

10. Tutela dei clienti 
Il fornitore di personale si impegna a non ricontattare direttamente i candidati selezionati per AMAG al fine di offrire loro un’altra posizione fino a che gli stessi intrattengano un rapporto di lavoro con AMAG.
Il fornitore di personale si impegna altresì a non sottrarre alcun collaboratore di AMAG nel corso dei 12 mesi successivi a una selezione con esito positivo.
 
11. Disposizioni finali 
11.1 Accordi completi
Le presenti CG hanno priorità su qualsiasi accordo precedente tra il fornitore di personale e AMAG nell’ambito della selezione di personale basata sui risultati.
 
11.2 Clausola salvatoria
Qualora una disposizione delle presenti CG fosse o divenisse invalida, la validità delle restanti disposizioni non sarà da ciò inficiata. AMAG e il fornitore di personale provvederanno a sostituire la disposizione invalida con una valida che rispetti il più possibile lo scopo voluto dalla disposizione originaria. Ciò è da considerarsi valido anche per quanto concerne eventuali lacune del contratto.
 
11.3 Cessione
La cessione a terzi di diritti e obblighi derivanti dalle presenti CG può avvenire esclusivamente previo consenso scritto del fornitore di personale e di AMAG.
 
11.4 Foro competente e diritto applicabile
Foro competente per tutte le controversie è la sede di AMAG a Cham (ZG). AMAG si riserva tuttavia il diritto di ricorrere alle vie legali presso la sede della parte contraente convenuta. Sono esclusi dalla clausola del foro competente i casi in cui il diritto processuale civile preveda obbligatoriamente un foro diverso.